Per le ricerche documentali   sui   singoli combattenti  della Grande  Guerra si consiglia  di voler seguire le sitruzioni riportate  e  contattare  i seguenti uffici  :

Munirsi di nome, cognome, classe di nascita e ultimo paese o città di residenza della persona ricercata, recarsi o telefonare all'archivio di stato della provincia o capoluogo di regione richiedendo il FOGLIO MATRICOLARE dello stesso, da detto FOGLIO si evincono tutte le informazioni inerenti:

1. Zone di guerra in cui la persona ha prestato servizio
2. Cronologia dei fatti di guerra, date, località, etc.
3. Reggimenti d'appartenenza
4. Fatti d'armi
5. Ferite riportate e Ospedalizzazioni
6. Onorificenze


Essendo scaduti i 70 anni che vincolano per legge i documenti considerati "Classificati" " (DPR 30.09.1963 NR° 1409  art 21) previa domanda si possono richiedere anche questi.
Non ci sono costi se non quelli dei diritti di fotocopia dell'archivio e/o eventuali spese postali di spedizione.
La lettura del foglio MATRICOLARE non sempre risulterà essere chiara, questo sia per errate trascrizioni dell'epoca che per lo stato cartaceo del documento originale.
Nel caso le informazioni lette nella “Matricola” non fossero chiare, lo scrivente potrebbe essere disponibile (tempo permettendo) a leggerli personalmente così da consigliare il richiedente come e dove fare esami più approfonditi.

Un'altra importante fonte documentale è rappresentata dalle comunicazioni tra Municipi e i comandi militari. Durante la Grande Guerra le comunicazioni di cui sopra erano molto frequenti vedi: dichiarazioni irreperibilità, comunicazioni di reati penali, ricoveri in ospedali di riserva, lettere di risposta dei comandi militari a fronte di richieste emesse da persone non alfabetizzate e quindi inoltrate via municipio. Tutti questi documenti dovrebbero essere reperibili presso l’archivio del Municipio stesso. Trovare qualche addetto che consulti per voi questi documenti non è sempre facile specie se il lavoro è dedicato alla ricerca di un singolo, personalmente vi consiglio di chiedere agli addetti del Municipio di poter consultare personalmente i fondi documentali.

  Indirizzi utili  del Ministero della Difesa dove richiedere informazioni   [indirizzi  redatti  da  altri siti  web inerente il tema trattato] :

1. Lo Stato di servizio degli ufficiali è conservato dal

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
5° REPARTO, 16^ DIVISIONE
CENTRO DIREZIONALE PER IL PERSONALE MILITARE
"MAR.LLO D'ITALIA GIOVANNI MESSE"
VIALE DELL'ESERCITO, 186
ROMA

2. Le informazioni sui luoghi di sepoltura dei caduti possono essere richieste presso

MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA (ONORCADUTI)
Via XX Settembre, 123/a 00187 ROMA
In particolare, se la morte fosse avvenuta sul fronte dell’altopiano di Asiago, è possibile scrivere o telefonare a
DIREZIONE MILITARE DI ASIAGO: Viale Battaglione 7 Comuni 48, 36012 Asiago Tel. 0424.463088
se la morte fosse avvenuta invece sul Carso è possibile telefonare alla
DIREZIONE DEL SACRARIO DI REDIPUGLIA Tel. 0481.489024
o alla DIREZIONE DEL SACRARIO DI OSLAVIA Tel. 0481.531788
Scrivendo ad ONORCADUTI, inoltre è possibile richiedere copia dell'estratto dell'atto di morte del soldato in oggetto.

3. Le informazioni sulle concessioni di ricompense al valore possono essere richieste presso
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale per il personale militare
III Reparto
10^ Divisione Ricompense o Onorificenze
Viale dell'Esercito, 186
00143 ROMA Cecchignola

4. Le informazioni sul periodo passato in prigionia e notizie su caduti e dispersi possono essere richieste presso:
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI,
DEL COLLOCAMENTEO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA
7^ Divisione - Stato Civile e Albo d'Oro
Via Sforza, 4/b
00184, ROMA


Per avere informazioni sui Diari Storici e altro inerente alla storia della GG consultare
l'ARCHIVIO DELL'UFFICIO STORICO che ha sede in via Damiata, 14 all'interno della Caserma "Nazario Sauro", (tel. 06/4735.8554) (ed è facilmente raggiungibile con la linea A della metropolitana, fermata Lepanto) che dispone di una sala studio per i frequentatori. Per accedervi, è necessario prenotarsi, anche telefonicamente (tel. 06/4735.7558). Le prenotazioni, per i pochi posti disponibili e per le numerosissime richieste, per più giorni possono essere autorizzate nel limite di cinque giorni lavorativi al mese, per un massimo di tre giorni consecutivi. Per la consultazione dei volumi e dei documenti conservati, valgono le stesse norme in vigore presso gli Archivi di Stato: possono essere consultati i documenti, anche classificati, prodotti da oltre 50 anni, limiti portati a 70 anni se le carte contengono riferimenti a persone o alla sicurezza dello Stato. La sala studio è aperta dalle ore 08,30 alle ore 13,30, dal lunedì al giovedì e dalle 08.30 alle 11.30, il venerdì, ed è chiusa nel mese di agosto. Dalle ultime informazioni avute, per la ripoduzione di documenti è consentito SOLO l'utilizo di macchine fotografiche digitali personali. L'Ufficio non custodisce documentazione a carattere personale di militari di qualsiasi categoria che hanno prestato servizio nella Forza Armata.



DPR 30.09.1963 NR° 1409  art 21
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Settembre 1963, n. 1409 Articolo 21  

LIMITI ALLA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI
I DOCUMENTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO SONO LIBERAMENTE CONSULTABILI, AD ECCEZIONE DI QUELLI DI CARATTERE RISERVATO RELATIVI ALLA POLITICA ESTERA O INTERNA DELLO STATO, CHE DIVENTANO CONSULTABILI 50 ANNI DOPO LA LORO DATA, E DI QUELLI RISERVATI RELATIVI A SITUAZIONI PURAMENTE PRIVATE DI PERSONE, CHE LO DIVENTANO DOPO 70 ANNI. I DOCUMENTI DEI PROCESSI PENALI SONO CONSULTABILI 70 ANNI DOPO LA DATA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
IL MINISTRO PER L'INTERNO, PREVIO PARERE DEL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE E UDITA LA GIUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI, PUÒ PERMETTERE. PER MOTIVI DI STUDIO, LA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI DI CARATTERE RISERVATO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE.
I DOCUMENTI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI, E DA QUESTI DEPOSITATI NEGLI ARCHIVI DI STATO O AGLI ARCHIVI MEDESIMI DONATI O VENDUTI O LASCIATI IN EREDITÀ O LEGATO, SONO ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA STABILITA DAL PRIMO E DAL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.
I DEPOSITANTI E COLORO CHE DONANO O VENDONO O LASCIANO IN EREDITÀ O LEGATO DOCUMENTI AGLI ARCHIVI DI STATO, POSSONO TUTTAVIA PORRE LA CONDIZIONE DELLA NON CONSULTABILITÀ DI TUTTI O DI PARTE DEI DOCUMENTI DELLO ULTIMO SETTANTENNIO. TALE LIMITAZIONE, COME PURE QUELLA GENERALE STABILITA DAL PRIMO COMMA, NON OPERA NEI RIGUARDI DEI DEPOSITANTI, DEI DONANTI, DEI VENDITORI E DI QUALSIASI ALTRA PERSONA DA ESSI DESIGNATA. LA LIMITAZIONE È ALTRESÌ INOPERANTE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DEI DEPOSITANTI,
DEI DONANTI, DEI VENDITORI, QUANDO SI TRATTI DI DOCUMENTI CONCERNENTI OGGETTI PATRIMONIALI AI QUALI SIANO INTERESSATI PER IL TITOLO D'ACQUISTO.
 


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